I promotori finanziari sono dipendenti, agenti o mandatari di società di intermediazione mobiliare (Sim), società di gestione del risparmio (Sgr) e banche, il cui ruolo consiste nella vendita al pubblico dei prodotti e degli strumenti finanziari offerti sul territorio dalla struttura di riferimento. I promotori finanziari operano dunque fuori sede, devono essere iscritti all'apposito
albo a cura dell'Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari (Apf) e devono rispettare precisi obblighi informativi e comportamentali nei confronti dei clienti. In particolare, i promotori finanziari devono rispondere a determinati requisiti di onorabilità (vale a dire, non devono avere subito condanne penali, salvo in ogni caso gli effetti della riabilitazione), di professionalità (devono essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio equivalente) e devono superare un esame di idoneità, indetto ogni quattro mesi dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). I promotori finanziari non possono ricevere alcun compenso dai clienti, ma ottengono provvigioni sulle vendite e sulle commissioni corrisposte dall'investitore alla struttura di riferimento, con dei bonus proporzionali all'apporto di nuovi clienti e di patrimonio in gestione. Il promotore finanziario deve sempre fornire una consulenza che miri alla tutela dei reali interessi del cliente, corredando ogni proposta con un adeguato materiale informativo. La stessa Consob vigila sull'Apf e sul comportamento dei promotori iscritti all'albo, applicando sanzioni che variano dalla sospensione cautelare per un periodo massimo di 60 giorni alla radiazione dall'albo, passando per la sanzione pecuniaria. La figura del promotore finanziario è stata introdotta dalla legge 1 del 2 gennaio 1991 ed è stata successivamente disciplinata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Dlgs 58 del 24 febbraio 1998) e dalla direttiva Mifid (2004/39/CE).